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Politique
Dei delitti e delle pene
Édition BooksWhale en italien par Cesare Beccaria
Un testo fondamentale contro la tortura e la pena di morte, al centro dell’Illuminismo giuridico.
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Introduction du livre
Dei delitti e delle pene
Dei delitti e delle pene discute giustizia, proporzione delle pene, tortura, prevenzione e pena capitale. Il breve trattato di Beccaria trasformò il pensiero penale moderno e resta un riferimento della filosofia politica.
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Cesare Beccaria morì nel 1794 e Dei delitti e delle pene fu pubblicato nel 1764; queste date sostengono la base di pubblico dominio di questa edizione italiana.
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Dei delitti e delle pene
Cesare Beccaria
Chapitre d'aperçuL’EditoreAperçu
S e le moltiplici ristampe sono una prova manifesta della bontà e pregio d’un Libro, come il son veramente, massime quando trattasi d’argomenti utili ed importanti; quello che vi offro, dev’essere eccellente, giacchè nel decorso di quindici anni, ne sono state pubblicate forse più di dieci edizioni.
La presente; che è la seconda Parigina, è stata da me fatta eseguire giusta il nuovo ordine approvato dall’Autore medesimo.
Mi compiaccio meco stesso d’aver prestata due volte l’opera mia alla pubblicazion di un Libro, pieno di umanità e di filosofia, e che torna in altrettanto onore per l’Autore, quanto è il vantaggio che può derivarne pel genere umano.
Chapitre d'aperçuA chi leggeAperçu
A LCUNI avanzi di leggi di un antico popolo conquistatore, fatte compilare da un principe che dodici secoli fa regnava in Costantinopoli, frammischiate poscia co' riti Longobardi, ed involte in farraginosi volumi di privati ed oscuri interpetri, formano quella tradizione di opinioni, che da una gran parte dell’europa ha tuttavia il nome di leggi; ed è cosa funesta quanto comune al dì d’oggi che un’opinione di Carpsovio , un uso antico accennato da Claro , un tormento con iraconda compiacenza suggerito da Farinaccio , sieno le leggi a cui con sicurezza ubbidiscono coloro che tremando dovrebbono reggere le vite e le fortune degli uomini. Queste leggi, che sono uno scolo de’ secoli i più barbari, sono esaminate in questo libro per quella parte che risguarda il sistema criminale e i disordini di quelle si osa esporli a’ direttori della pubblica felicità con uno stile, che allontana il volgo non illuminato ed impaziente. Quella ingenua indagazione della verità, quella indipendenza dalle opinioni volgari con cui è scritta quest’opera, è un effetto del dolce e illuminato governo sotto cui vive l'autore. I grandi monarchi, i benefattori della umanità, che ci reggono, amano le verità esposte dall'oscuro filosofo con un non fanatico vigore, destato solamente da chi si avventa alla forza o alla industria, rispinto dalla ragione: e i disordini presenti, da chi ben n’esamina tutte le circostanze, sono la satira e il rimprovero delle passate età, non già di questo secolo e de' suoi legislatori.
Chiunque volesse onorarmi delle sue critiche, cominci dunque dal ben comprender lo scopo a cui è diretta quest’opera, scopo che, ben lontano di diminuire la legittima autorità, servirebbe ad accrescerla, se più che la forza può negli animi la opinione, e se la dolcezza e l'umanità la giustificano agli occhi di tutti. Le mal intese critiche pubblicate contro questo libro si fondano su confuse nozioni, e mi obbligano d’interrompere per un momento i miei ragionamenti agl'illuminati lettori, per chiudere una volta per sempre ogni adito agli errori di un timido zelo, o alle calunnie della maligna invidia.
Tre sono le sorgenti dalle quali derivano i principj morali e politici regolatori degli uomini. La rivelazione, la legge naturale, le convenzioni fattizie della società. Non vi è paragone tra la prima e le altre per rapporto al principale di lei fine; ma si assomigliano in questo, che conducono tutte tre alla felicità di questa vita mortale. Il considerare i rapporti dell’ultima non è l'escludere i rapporti delle due prime: anzi siccome quelle, benché divine ed immutabili, furono per colpa degli uomini, dalle false religioni e dalle arbitrarie nozioni di vizio e di virtù, in mille modi nelle depravate menti loro alterate; così sembra necessario di esaminare separatamente da ogni altra considerazione ciò che nasce dalle pure convenzioni umane o espresse o supposte per la necessità ed utilità comune, idea, in cui ogni setta ed ogni sistema di morale deve necessariamente convenire; e sarà sempre lodevole intrapresa quella, che sforza anche i più pervicaci ed increduli a conformarsi ai principi che spingono gli uomini a vivere in società. Sonovi dunque tre distinte classi di virtù e di vizio; religiosa, naturale, e politica. Queste tre classi non devono mai essere in contraddizione fra di loro; ma non tutte le conseguenze e i doveri, che risultano dall'una, risultano dalle altre; non tutto ciò che esige la rivelazione, lo esige la legge naturale; ne tutto ciò, ch'esige questa, lo esige la pura legge sociale: ma egli è importantissimo di separare ciò che risulta da questa convenzione, cioè dagli espressi o taciti patti degli uomini, perchè tale è il limite di quella forza, che può legittimamente esercitarsi tra uomo e uomo, senza una speciale missione dell’essere supremo. Dunque l’idea della virtù politica può senza taccia chiamarsi variabile; quella della virtù naturale sarebbe sempre limpida e manifesta, se l'imbecillità o le passioni degli uomini non la oscurassero; quella della virtù religiosa è sempre una è costante, perchè rivelata immediatamente da Dio, e da lui conservata.
Table des matières
Dans cette édition
- 01Full text
- 02L’Editore
- 03A chi legge
- 04Capitolo I. Introduzione
- 05Capitolo II. Origine delle pene. Diritto di punire
- 06Capitolo III. Conseguenze
- 07Capitolo IV. Interpetrazione delle leggi
- 08Capitolo V. Oscurità delle leggi
- 09Capitolo VI. Della cattura
- 10Capitolo VII. Indizj, e forme di giudizj
- 11Capitolo VIII. Dei testimonj
- 12Capitolo IX. Accuse segrete
- 13Capitolo X. Interrogazioni suggestive; deposizioni
- 14Capitolo XI. Dei giuramenti
- 15Capitolo XII. Della tortura
- 16Capitolo XIII. Processi, e prescrizioni
- 17Capitolo XIV. Attentati, complici, impunità
- 18Capitolo XV. Dolcezza delle pene
- 19Capitolo XVI. Della pena di morte
- 20Capitolo XVII. Bando, e confiscazioni
- 21Capitolo XVIII. Infamia
- 22Capitolo XIX. Prontezza della pena
- 23Capitolo XX. Certezza ed infallibilità delle pene. Grazie
- 24Capitolo XXI. Asìli
- 25Capitolo XXII. Della taglia
- 26Capitolo XXIII. Proporzione fra i delitti e le pene
- 27Capitolo XXIV. Misura dei delitti
- 28Capitolo XXV. Divisione dei delitti
- 29Capitolo XXVI. Delitti di lesa maestà
- 30Capitolo XXVII. Delitti contro la sicurezza di ciascun particolare. Violenze
- 31Capitolo XXVIII. Ingiurie
- 32Capitolo XXIX. Dei duelli
- 33Capitolo XXX. Furti
- 34Capitolo XXXI. Contrabbandi
- 35Capitolo XXXII. Dei debitori
- 36Capitolo XXXIII. Della tranquillità pubblica
- 37Capitolo XXXIV. Dell'ozio pubblico
- 38Capitolo XXXV. Del suicidio e dei fuoriusciti
- 39Capitolo XXXVI. Delitti di prova difficile
- 40Capitolo XXXVII. Di un genere particolare di delitti
- 41Capitolo XXXVIII. Di qualche sorgente di errori e d'ingiustizie nelle legislazione; e primo, false idee di utilità
- 42Capitolo XXXIX. Dello spirito di famiglia
- 43Capitolo XL. Del fisco
- 44Capitolo XLI. Come si prevengano i delitti
- 45Capitolo XLII. Conclusione
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